Promozione Pugliese

Promozione: Giudice sportivo

a cura di Fabrizio Izzo

18.11.2016 16:08

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Immagine ZaccagniCAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 23.10.16

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 UGGIANO. Propri tifosi intonavano cori ingiuriosi all'indirizzo di organi federali (VEDI RAPPORTO COMMISSARIO DI CAMPO).

 

Euro 200,00 TRICASE. Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'Arbitro.

 

Euro 200,00 MASSAFRA. A fine gara un tifoso colpiva con uno sputo un assistente dell'Arbitro.

 

Euro 100,00 FASANO. Per carenza di acqua calda nello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale.

 

Euro 100,00 LIZZANO. A fine gara propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze.

 

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/11/2016

BRUNO SERGIO (MASSAFRA).

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 01/12/2016

PORTALURI COSIMO (UGGIANO).

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRANI ALESSANDRO (GROTTAGLIE);

SANNA PIERLUCA (MANDURIA);

GARRAPA GIOACCHINO (UGGIANO).

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DESIDERATO PIERPAOLO (TRICASE);

MORLEO CLAUDIO (CAROVIGNO);

BARATTO GENNARO (LIZZANO).

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLLOCOLO RENATO (GROTTAGLIE);

SOMMA MASSIMO (CAROVIGNO);

ARCADIO DOMENICO (MANDURIA).

 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARAMANDURIA –  CASTELLANETA del 18/09/2016 (Reclamo della U.G. MANDURIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 3/11/2016 del Comitato Regionale Puglia).

 - Esaminati gli atti ufficiali;

 - letto il reclamo a margine citato;

 - udito il rappresentante della ricorrente;

 - effettuati i necessari accertamenti;

 - ritiene la Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT sia fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi:

 - a seguito di approfondimento della data di effettiva e tempestiva proposizione del reclamo al Giudice Sportivo da parte della società A.C.D. CASTELLANETA è risultato che il reclamo suddetto proposto al Primo Giudice e alla controparte (U.G. MANDURIA SPORT) è stato spedito in data 27/9/2016 cioè oltre il termine previsto dalle norme vigenti (7 giorni dallo svolgimento della gara che nella specie è del 18/9/2016);

 - ritenuto pertanto che ai sensi dell’art. 36 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva la decisione impugnata va annullata senza rinvio per cui va revocato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3/11/2016 e va quindi ripristinato il risultato conseguito sul campo.

 P.Q.M.

DELIBERA

Accogliersi il reclamo proposto dalla società MANDURIA e per l’effetto ripristinarsi il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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