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Giudice Sportivo, Taranto: 300 euro di multa per il club ionico

01.11.2022 16:49

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Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 300 al TARANTO per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord superiore intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 35° minuto del primo tempo.

ALTRE AMMENDE

€ 4000 PESCARA - A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza prima dell’inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell’Ordine il quale doveva ricorrere a cure mediche;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere sfilato una porta di accesso ai servizi e danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato, rendendo necessario l’intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti;
C) per avere determinato il ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti per il mancato ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all’ingresso in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e cori oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 3000 JUVE STABIA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara.

€ 2500 CROTONE - A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 38° minuto del secondo tempo, dal settore Curva Sud, una bottiglietta d’acqua di plastica sprovvista di tappo e senza colpire nessuno;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, numerosi sputi verso gli occupanti della panchina ospite;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1. al 20° e 21° minuto del secondo tempo, da parte della totalità dei tifosi del “Crotone” presenti in Curva Sud, nei confronti di istituzioni calcistiche;
2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, urla offensive nei confronti degli occupanti della panchina ospite.
C) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società Crotone, sostato all’interno del recinto di gioco con un potente impianto stereo con il quale veniva diffusa musica senza alcuna autorizzazione prima dell’inizio della gara, allontanandosi dopo l’invito rivolto alla società ospitante da parte dei componenti della Procura Federale.
Condotte di cui ai punti A-2 e B-2 verificatesi anche in conseguenza del mancato intervento degli addetti alla vigilanza della società ospitante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti.

€ 2000 AUDACE CERIGNOLA - per avere una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società fatto ingresso all’interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del Commissario di Campo e di un Calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest’ultimo.

€ 1000 AVELLINO - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.

€ 800 CATANZARO - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 10° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.

€ 300 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud superiore, Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti di nei confronti delle Forze dell’Ordine al 39° minuto del primo tempo.

€ 300 POTENZA per avere per avere i suoi sostenitori posizionati nella propria Curva Ovest intonato, dal 30° minuto del primo tempo e per più volte nel corso della gara, cori oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria.

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