Giudice Sportivo C/C: il Latina perde un difensore per la sfida di Taranto
Multa di 1500 Euro al Foggia per: "nell’avere lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell’ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio"
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ferrovia Ospiti, al 43° minuto del primo tempo, al 35° e 40° minuto del secondo tempo e a fine gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 CGS;
B) per avere un singolo sostenitore, dotato di megafono, posizionato nella Curva Ferrovia Ospiti, al 20° minuto del primo tempo, proferito, per due volte, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)
€ 2000 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco;
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo;
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli;
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell’ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al momento dell’ingresso in campo dei giocatori, numerosi rotoli di carta sul terreno di gioco e sulla porta;
3. nell’aver acceso prima dell’inizio della gara numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco.
Le predette circostanze di cui ai punti 2 e 3 causavano ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che il terreno venisse sgombrato dalla carta e che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 ACR MESSINA per aver ritardato l’ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore così provocando il ritardo nell’inizio della gara di 5 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2023
SAURO NAZARIO (CATANZARO)
per avere, per avere, al termine della gara, all’interno dell’area spogliatoi, tenuto una condotta gravemente irriguardosa e non corretta nei confronti dei Componenti della Procura Federale, intervenendo in un colloquio che questi stavano intrattenendo con un altro tesserato del Catanzaro, proferendo, nell’occasione, nei loro confronti parole irriguardose, colpendo per negligenza uno di essi sulla mano con un cronografo che aveva fatto roteare per un tempo prolungato a distanza ravvicinata da uno dei due Componenti della Procura e interrompendo tale condotta soltanto su specifica richiesta degli stessi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FONTANA GAETANO (TURRIS)
per avere, al termine del primo tempo, mentre entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto lo avvicinava e pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti reiterate frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, alzava la gamba colpendolo con i tacchetti al collo e al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e le modalità della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GHION ANDREA (CATANZARO)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVEMINI FRACENSCO PAOLO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)
FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)
CITTADINO ANDREA (POTENZA)
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