Giudice Sportivo: il Taranto perde Kanoute. Multa per il club ionico
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
KANOUTE MAMADOU YAYE (TARANTO)
AMMENDE SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 21° minuto del primo tempo, e al termine della gara mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e nelle seconda circostanza ripetutamente;
2. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, al 24°, 29°, 31° e 34° minuto del secondo tempo, quattro bottigliette piene d'acqua, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell'avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver divelto due porte e due maniglie ivi installate;
C) per avere un suo sostenitore, urlato una frase durante il minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso il cantiere di Via Mariti, Firenze.
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