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Giudice Sportivo C/C: Viterbese a Taranto senza due pedine importanti

08.11.2022 20:08

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ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LERDA FRANCO (CROTONE) A) per avere tenuto, al 43° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall'area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall'arbitro; B) per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell'Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria e, al contempo, un'espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KOUDA RACHID (PICERNO): per avere, al 49° minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Vannucchi Gianmarco in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto.

GATTI RICCARDO: per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO): per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario KOUDA RACHID in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IEMMELLO PIETRO (CATANZARO) per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irriguardose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIASCI, BRIGHENTI E VANDEPUTTE (CATANZARO)
RICCI (JUVE STABIA)
DI LIVIO E SANNIPOLI (LATINA)
MAROTTA E MBAYE (VITERBESE)

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