Giudice Sportivo C/C: 500 euro di multa al Taranto
AMMENDE SOCIETA'
€ 2000 ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Est intonato, al 31° minuto del secondo tempo ed a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere arrecato danni a sei sediolini posti nel settore ospiti a loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. a fine partita mentre la loro squadra si recava sotto la curva nord a salutare i propri tifosi, nell’avere lanciato in campo dalla curva medesima, in segno di contestazione, quattro bottiglie di acqua da mezzo litro con tappo chiuso e un'asta di bandiera di colore nero della lunghezza di un metro circa;
2. a fine gara, fuori dagli spalti, nell'avere fatto esplodere, vicino alla zona di ingresso degli arbitri, un petardo di elevata potenza acustica e nell'avere lanciato due bengala, vicino alla zona adiacente gli spogliatoi dove si trovavano alcuni tesserati del Foggia, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, due petardi al momento dell'entrata sul terreno di gioco, uno al minuto 19°, uno al minuto 67°, due durante i minuti di recupero, due dopo la fine della partita, per un totale di 8 petardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel settore a loro riservato, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
€ 800 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 40° minuto circa, nel recinto di gioco, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.)
AMMENDA € 500
TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato intonato, all'8° minuto circa del secondo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e valutata la circostanza che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).
GARA GELBISON – TARANTO DEL 24.09.2022
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione di un rappresentante della Procura federale circa espressioni blasfeme da parte di un tesserato della Soc. TARANTO, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l'esatta collocazione del suddetto tesserato della società e se la percezione dell'espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Si chiede, inoltre, se la percezione dell'espressione possa essere stata estesa anche a qualcuno dei componenti la squadra arbitrale, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.
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