Giudice Sportivo C/C: cinque club multati. Tifoseria catanese espone striscione contro il Taranto
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell'inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della Squadra avversaria;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette d'acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all'84° e all'8° minuto della gara, due bottigliette
d'acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TARANTO per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti sopra indicati e, dall'altro, che non si non verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, nel recinto di gioco, un rotolo di scotch che terminava sul rettangolo di gioco e un contenitore di bolle di sapone in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver imbrattato i bagni con scritte con bomboletta spray.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 71° minuto della gara, all'interno del recinto di gioco, una bottiglietta d'acqua di plastica vuota, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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