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Il TFN multa Capuano e il club per dichiarazioni lesive

18.04.2023 19:48

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Il Tribunale Federale Nazionale ha multato mister Ezio Capuano e il Taranto in merito ad un'intervista rilasciata dal tecnico rossoblù dopo il match contro il Cerignola giocato lo scorso 19 Febbraio. Capuano ha "espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della citata gara e della classe arbitrale".

Di seguito, la motivazione completa.

DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 22094/642pf22-23/GC/GR/ff del 20 marzo 2023, depositato il 21 marzo 2023, nei confronti di:
1) Ezio Capuano, iscritto nell'albo dei tecnici ed all'epoca dei fatti tesserato per la società Taranto FC 1927 Srl, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Taranto-Audace Cerignola disputata in data 19 febbraio 2023 e valevole per il campionato di Serie C, a mezzo di un'intervista resa all'emittente televisiva “Antenna Sud” e riportata in data 20.2.2023 in articoli pubblicati sulle testate giornalistiche online “notiziariocalcio.com” e “tuttocalciopuglia.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della citata gara e della classe arbitrale; nel corso dell'intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Io sono stanco. Non ho più parole. Cioè. È l'ennesimo episodio, poi lasciamo stare la prestazione …Oramai sono stanco, cioè, non mi va di commentare. Basta. Vengono e mi prendono per *** ogni prima della partita. Cioè come si fa a non dare sto rigore. Cioè là è rigore ed espulsione. E ogni volta dice siamo sfortunati. Andiamo avanti. Meglio che non parlo. Non voglio parlare. Parliamo della prestazione perché oramai sono stanco. È una miriade di situazioni sempre contro il Taranto. Quindi oramai andiamo avanti. Oramai non ce la faccio più. Andiamo avanti ...”;
2) Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Ezio Capuano, così come sopra descritti nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Ezio Capuano e la società Taranto FC 1927 Srl, in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Alfonso Salvatore, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Fabio Fistetto, in rappresentanza del sig. Ezio Capuano e della società Taranto FC 1927 Srl, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS, che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Ezio Capuano, euro 1.666,00 (milleseicentosessantasei/00) di ammenda;
- per la società Taranto FC 1927 Srl, euro 1.666,00 (milleseicentosessantasei/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.

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