Taranto: ricorso respinto. Ecco le motivazioni della Corte d'Appello Federale
Riguardo alla omogeneità della sanzione, questo è quanto si legge:
"...è infatti del tutto irragionevole che la sanzione di due punti sia ricollegabile tanto all'ipotesi dell'omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps), quanto a quella, obiettivamente diversa, dell'omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni; del resto il fatto che ognuna di quelle obbligazioni sia in realtà autonoma ed indipendente rispetto alle altre si desume agevolmente dal fatto che diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). Peraltro la stessa previsione normativa (art. 33, comma 4, C.G.S.) che fissa la sanzione “... a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, induce ragionevolmente a ritenere che essa, ancorché in modo non perspicuo, abbia considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad essa per ogni mese (del bimestre in considerazione) un punto di penalizzazione...".
Il club rossoblù, adesso, così come annunciato sabato mattina con un comunicato stampa, potrà presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.
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