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Giudice Sportivo Taranto: pesante multa e squalifica per la curva nord

25.02.2025 19:36


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Di seguito, ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

GARA TRAPANI – TARANTO DEL 18 GENNAIO 2025
Il Giudice Sportivo,
con l'assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell'AIA Sig. Marco Ravaglioli:
- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo-Delegato di Lega (e i relativi supplementi), e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Taranto presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Settore Ospiti”;
- vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 7 Febbraio 2025 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, rileva quanto segue.

I sostenitori della Società Taranto, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, dieci fumogeni sul terreno di gioco, dodici petardi di media intensità sul terreno di gioco e tre petardi nel recinto di gioco esattamente nell'area piccola e dietro la porta del Trapani determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi.
Durante l'esplosione di detti petardi un calciatore del Trapani veniva investito da alcune schegge che
gli procuravano una “lieve scottatura omerale sinistra posteriore”. Il giocatore dopo l'intervento del medico riprendeva regolarmente a giocare.
I fumogeni, inoltre, raggiungevano la rete della porta avversaria danneggiandola e i predetti lanci determinavano, altresì, la bruciatura del manto erboso in circa venti punti;
2. al termine del primo tempo, mentre alcuni dirigenti, calciatori di entrambe le squadre e la Quaterna Arbitrale si dirigevano verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. durante il secondo tempo, cinque fumogeni e tre petardi di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi (rischio che si è effettivamente concretizzato in una lesione riportata da un calciatore del Trapani) e hanno provocato ingenti danni al manto erboso.
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
- ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare una gara con uno o più Settori privi di spettatori;
- rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare la Curva Nord;
- ritenuto, pertanto, che l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) C.G.S. va effettuata, anche in via equitativa, sulla scorta di tale elemento conoscitivo;
- rilevato che alla data della pubblicazione della presente delibera lo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” è indisponibile a causa dell'inizio degli interventi di rifacimento dell'impianto disposti dalle competenti Autorità Amministrative e funzionali alla disputa dei Giochi del Mediterraneo 2026;
- rilevato che, allo stato attuale, non è prevedibile la tempistica in cui lo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” tornerà disponibile per essere utilizzato per la disputa delle competizioni calcistiche federali;
- rilevato che le ultime gare casalinghe si sono disputate presso lo Stadio di Francavilla Fontana in assenza di spettatori;
- ritenuto, pertanto, che, al fine di consentire l'applicazione della sanzione, la stessa debba essere scontata nella prima occasione nella quale la Società TARANTO disputerà una gara casalinga, con la presenza del pubblico, nello Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”,

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società TARANTO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l'irrogazione di EURO 4.000,00 di AMMENDA;
- dispone che la sanzione di disputare una gara casalinga con il Settore Curva Nord privo di spettatori inflitta alla Società TARANTO, dovrà essere scontata in Campionato nella prima gara che la Società disputerà, con la presenza del pubblico, presso lo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” (relazione Procura Federale, r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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