Giudice Sportivo, Taranto: multato il club rossoblù
AMMENDA € 1.500,00
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori (circa l'90%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell'aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. nell'aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell'aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell'aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
7. nell'aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)] e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
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