Giudice Sportivo: Taranto, 500 euro di multa per lancio petardi
GARE DEL 30 GENNAIO 2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1000 VIRTUS FRANCAVILLA
- per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all'interno della tribuna coperta, una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici, tale da costringere il Responsabile dell'ordine pubblico a far allontanare dal settore i predetti tifosi, facendoli transitare scortati sulla pista di atletica e facendoli spostare nel settore riservato agli ospiti;
- per avere i suoi sostenitori intonato ripetutamente, al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari e delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'11°minuto del primo tempo ed al 22°minuto del secondo tempo, all'interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di notevole potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 POTENZA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'inizio della gara ed al 33°minuto del primo tempo, all'interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di media potenza, senza che si verificassero conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e il tipo di petardi esplosi (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 PALERMO per avere fatto ritardare di circa sei minuti il rientro in campo della squadra alla ripresa del gioco dopo l'intervallo, nonostante l'invito formulato dall'arbitro.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13. comma 2, C.G.S, con riferimento alla regola 7 del regolamento del giuoco del calcio, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere avuto, al 35°minuto circa del primo tempo, all'interno della tribuna coperta, una violenta lite con tifosi avversari, concretizzatasi in insulti e contatti fisici, tale da costringere il Responsabile dell'ordine pubblico a far allontanare dal settore i tifosi avversari, facendoli transitare scortati sulla pista di atletica e facendoli spostare nel settore riservato agli ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).
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