Triplice fischio... entra la Corte: Il giudice punisce entrambe le società
Triplice fischio... entra la Corte
Altro appuntamento con la rubrica di Giustizia Sportiva, a beneficio dei nostri lettori e curata dal consulente calcistico di Francavilla Fontana ANGELO PASSARO. Si ringrazia l’autore di importanti pareri interpretativi in materia, non ultimo il fresco e decisivo interessamento sul caso Kargbo con la vittoria a tavolino del Monopoli sulla Reggiana in Tim Cup, per aver raccolto l’invito a collaborare con Tutto Sport Taranto.
Per gli addetti ai lavori, è ampiamente noto che gli organi di Giustizia Sportiva possono adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara nei confronti di entrambe le Società interessate. Nel corso della partita sono evidentemente avvenuti fatti e situazioni che hanno avuto influenza sulla regolarità della gara, con responsabilità ascritta a tutte e due le squadre. Per la precisione, il principio è affermato nei commi 1 e 3 dell’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Viene facile pensare alle partite (purtroppo ancora tante) sospese per rissa, per lo più, se non esclusivamente, in ambito dilettantistico e giovanile, con la punizione sportiva dello 0 – 3 a tavolino inflitta a entrambe le contendenti. Tralasciando casi più generici, in questo spazio si intende citare 2 sentenze appartenenti a una più ristretta gamma di esempi, da catalogare come curiosi e abbastanza recenti. Nella stagione sportiva 2019-20, in base alle risultanze degli atti ufficiali e con comunicato n. 26/DCF del 02.10.2019, il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro applicava l’Art. 10 comma 3 del C.G.S., infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla ASD RIOZZESE e alla FCD NOVESE, confrontatesi in un turno di Coppa Italia TIM VISION di A e B femminile. Letto il referto, d’apprima rilevava d’ufficio la posizione irregolare della calciatrice EDOCI Roberta Anna (ASD RIOZZESE), per una squalifica non ancora scontata, quindi constatava l’indebito numero di sostituzioni effettuate dalla FCD NOVESE: ricorrevano gli estremi per comminare la sanzione della perdita della gara per entrambe le società. Caso ancor più singolare si verificava nell’anno sportivo 2018-19, in seguito alla gara Monterosi-Lupa Roma, del 26.08.18 e valida per il primo turno di Coppa Italia di serie D, conclusasi con il punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa di bomber Daniele Nohman (saranno 21 le sue segnature al termine del campionato, nel girone G), nei confronti della squadra ospite allenata dal campione del mondo Marco Amelia. Senonchè, nel rispetto delle norme procedurali, la Lupa Roma faceva pervenire all’indirizzo del Giudice Sportivo Nazionale competente Aniello Merone un reclamo avverso l’esito della gara. La vicenda si tingeva ulteriormente di giallo: tempestivamente e in ossequio al codice, il Monterosi non solo inviava controdeduzioni e memorie difensive, ma...colpo di scena...proponeva a sua volta reclamo, chiedendo lo 0-3 a tavolino a sfavore della società avversaria, pur sconfitta sul campo!!! Il Giudice Sportivo, esaminati i ricorsi, accertava la posizione irregolare sia del calciatore PIRO Daniele (MONTEROSI) che dell’atleta NEGRO Lorenzo (LUPA ROMA), entrambi non aventi titolo a partecipare alla gara in oggetto, per non aver scontato precedenti squalifiche. Il medesimo Giudice accoglieva tutti e due i reclami, conseguentemente infliggeva lo 0-3 sia al Monterosi che alla Lupa Roma (Com. 13 del 12.09.2018 del Dipartimento Interregionale). Chissà se qualche dirigente dei due sodalizi avrà avuto modo di mitigare la delusione per il mancato passaggio del turno, rifacendosi al motto: “Mal comune, mezzo gaudio”.
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