Eccellenza Pugliese

Eccellenza: Giudice sportivo

a cura di Fabrizio Izzo

17.03.2016 20:16

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Immagine ZaccagniCAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 21/02/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

GARA DEL 21/ 2/2016 BITONTO – NOVOLI

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo l'ASD NOVOLI adiva questo Giudice Sportivo, chiedendo l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno dell'US BITONTO, in quanto alcuni tifosi di tale Società fuori dallo stadio avevano bloccato il pullman che ospitava la squadra, avevano fatto esplodere alcune bombe carta ed un tifoso aveva lanciato un grosso sasso contro il parabrezza, infrangendo il medesimo. La reclamante sosteneva che i propri tesserati avrebbero disputato la gara sotto shock per tale episodio e che l'incontro si sarebbe svolto in un clima intimidatorio e violento. Trasmetteva proprie controdeduzioni il BITONTO il 3/3/2016, confermando gli eventi avvenuti fuori dallo stadio lungo una strada del paese e di invocando la non punibilità della Società per essere stati alcuni dei teppisti fisicamente identificati dalla polizia di stato. Sosteneva altresì la regolarità della gara e del risultato conseguito sul campo. Questo Giudice Sportivo ha esaminato il rapporto del Commissario di Campo viaggiante ed il supplemento reso in data 8/3/2016. Ha altresì esaminato il referto arbitrale ed il supplemento reso il 15/3/2016. Da tali atti é emerso inconfutabilmente che alcuni tifosi del BITONTO - in una strada non lontana dallo stadio - hanno atteso il pullman del NOVOLI e lo hanno bloccato facendo esplodere nelle sue vicinanze numerose bombe carta. Uno dei tali sostenitori ha lanciato una pietra di g rosse dimensioni verso il pullman e lo ha colpito, danneggiando seriamente il parabrezza anteriore. Sono prontamente intervenute le forze dell'ordine che hanno disperso i facinorosi, salvo poi identificarne alcuni fisicamente. Dopo l'arrivo nell'impianto di gioco sia la terna arbitrale che i Dirigenti del BITONTO hanno prestato assistenza, al fine di superare la tensione derivante dall'evento su descritto, allontanando dai tesserati del NOVOLI qualunque soggetto non autorizzato ed invitando i Dirigenti della squadra ospite ad occupare la stessa tribuna destinata ai Dirigenti della squadra ospitante, ai fini di una maggiore sicurezza. Secondo quanto riferito dal Direttore di gara e dal Commissario di Campo la gara é stata combattuta agonisticamente e il suo risultato è stato in bilico fino a pochi minuti dalla fine quando, dopo l'espulsione di un giocatore della squadra ospite al 39º del 2° tempo, il BITONTO ha segnato altre due reti al 42º ed al 47º del II^ tempo. I soggetti su indicati hanno confermato pertanto che la gara si é disputata regolarmente. Di contro l'US BITONTO deve rispondere oggettivamente del comportamento dei propri tifosi nelle zone adiacenti lo stadio in base al disposto dell'art. 14 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, non rilevando nell'ordinamento sportivo le conseguenze penali che colpiranno individualmente i teppisti identificati dalla polizia di stato. Nella quantificazione della sanzione questo Giudice ha tenuto in debito conto la fattiva collaborazione offerta dai Dirigenti della Società BITONTO prima, durante e dopo la gara al fine di garantire ospitalità alla squadra ospite ed il regolare svolgimento della gara. Tanto premesso

D E L I B E R A

1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD NOVOLI e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante;

2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 0 in favore dell'US BITONTO;

3) di comminare all'US BITONTO la sanzione della disputa di n. 1 GARA a PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO con effetto immediato;

4) di comminare all'US BITONTO l'ammenda di Euro 300,00.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA' SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:

BITONTO N° 1 GARA

 

AMMENDA

Euro 300,00 BITONTO.

 

GARE DEL 10/03/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 MESAGNE: A fine gara un soggetto non identificato che indossava un giubbotto con i colori sociali della squadra proferiva espressioni irriguardose ed ingiuriose all'indirizzo dei componenti della terna arbitrale (1^ RECIDIVA).

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CARLUCCI PIERANGELO (HELLAS TARANTO)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA

DANGELO NICOLA (ATL. MOLA);

SALVI LORENZO (ATL. MOLA);

MILELLA MARCO (ATL. VIESTE).

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

MALAGNINO GIOVANNI (GROTTAGLIE);

MARIANO FRANCESCO (OTRANTO)

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MERICO ALESSANDRO (GROTTAGLIE);

DADDARIO GIOVANNI (ATL. MOLA);

ZAMINGA CLAUDIO (CASARANO);

LORUSSO BENEDETTO (LOCOROTONDO);

DE PALMA VINCENZO (TRANI).

 

 

GARE DEL 13/03/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 600,00 ALTAMURA: Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze (V RECIDIVA).

Euro 400,00 TRANI: Durante il secondo tempo un addetto alla sicurezza correva verso un assistente dell'Arbitro con fare minaccioso e proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo del medesimo. Veniva in un primo tempo bloccato da alcuni calciatori e, dopo essersi divincolato ed aver nuovamente cercato di avvicinare il citato collaboratore, veniva bloccato dalle forze dell'ordine e definitivamente allontanato dall'impianto di gioco.

Euro 200,00 CASARANO: Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA).

 

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 4/2016

DAMMACCO DANILO (ALTAMURA);

LONGO ANTONELLO (TRANI).

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/03/2016

PASSARIELLO GIUSEPPE (GROTTAGLIE).

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

RENNA ANTONIO (ATL. MOLA);

PUGLIA MAURO (CASARANO);

CANTATORE GIANLUCA (MOLFETTA);

FUMAI NICOLA (MOLFETTA);

MARTINO GIOVANNI (LOCOROTONDO);

SYLLA MAMADOU LAMINE (BISCEGLIE).

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (XV INFR)

ANGELE’ GIORGIO (MESAGNE).

 

SQUALIFICA PER UNA GARA UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

GRECO ANGELO (CASTELLANETA);

RANA LUIGI (GRAVINA).

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI PINTO ROCCO (BARLETTA);

BOUALAM ABAOU HAMADI (MESAGNE);

MARAGLINO ANGELO (HELLAS TARANTO);

MUSACCO FRANCESCO (TRANI).

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