Giudice Sportivo C/C: multate cinque società
Il giudice sportivo ha multato cinque società del girone C di Serie C: l'Audace Cerignola, la Turris (1.500 euro), l'Avellino, il Catanzaro e la Juve Stabia (1.000 euro).
AMMENDE SOCIETA'
€ 1.500,00 AUDACE CERIGNOLA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, al 14° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di elevata potenza che danneggiava un pannello LED dei cartelloni pubblicitari (documentazione fotografica acquisita);
2. nell'aver lanciato, al 93° minuto circa, un fumogeno nel recinto di gioco;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici del settore ospiti (documentazione fotografica acquisita).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. Fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 1.500,00 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottiglina uno di essi alla testa, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
€ 1.000,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere tre petardi all'interno del proprio settore: uno nel corso del primo tempo, al 13° minuto circa; due nel corso del secondo tempo, rispettivamente al 48° e al 51° minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 1.000,00 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva denominata "Massimo Capraro", integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, sei confezioni di caffè Borghetti e tre bicchieri vuoti da 1/2 litro, non provocando danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 1.000,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r.c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose.
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