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Coronavirus: Nuove disposizioni sugli spostamenti dal 18 maggio

15.05.2020 15:44

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1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio 
regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento 
più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare 
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi 
di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente 
ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale 
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio 
nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico 
effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità 
sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al 
ricovero in una struttura sanitaria. 
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o 
aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che 
rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio 
di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le
singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei 
protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche 
e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 
25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al 
comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in 
condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento 
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le 
condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono 
comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento 
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In 
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato 
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue 
eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche 
nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, 
misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Articolo 2.
(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero
dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite 
con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 
del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di 
impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica 
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni 
delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le 
violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità 
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo 
periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione 
della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività 
o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura 
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente 
irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima 
disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata 
nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o 
comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è 
punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, 
nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni 
competenti
Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio 
2020 e fino al 31 luglio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i 
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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