Serie C/C: Casertana-Foggia, ecco cosa ha deciso il Giudice Sportivo
GARA CASERTANA – FOGGIA DEL 4 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore loro riservato, dopo il loro ingresso nel'impianto avvenuto al 17° minuto del primo tempo, hanno lanciato, all'interno del recinto di gioco (pista di atletica), numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza; hanno, altresì, lanciato all'indirizzo del Settore Distinti, occupato dai tifosi della Casertana, e all'interno del recinto di gioco, numerosi bengala;
2. al 35° minuto del primo tempo, i sostenitori del Foggia lanciavano un bengala sul campo per
destinazione in prossimità della linea di fondo, davanti all'Assistente Arbitrale n. 2, determinando con tale condotta la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento di una porzione del manto in erba artificiale della misura di circa 40cm x 20cm; si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spengere il bengala con l'idrante;
3. dal 17° minuto del primo tempo e fino al termine della prima frazione di gioco, le tifoserie si lanciavano reciprocamente bengala e petardi, molti dei quali non riuscivano a raggiungere il Settore occupato dalla tifoseria avversaria, finendo nel Settore “Cuscinetto”;
4. alcuni sostenitori del Foggia scavalcavano il divisorio della Curva e, dal Settore “Cuscinetto”, lanciavano bengala che colpivano alcuni tifosi della Casertana nel Settore Distinti;
5. le tifoserie si lanciavano reciprocamente anche numerose bottigliette di plastica, pietre, un rubinetto di metallo e pezzi di maioliche;
6. durante l'intervallo, alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) scavalcavano la recinzione e si dirigevano sulla pista di atletica in prossimità del Settore Distinti per cercare il contatto con la tifoseria avversaria e numerosi sostenitori della Casertana (circa 50), posizionati nel Settore Distinti, divellevano il cancello che dà accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6/7) entravano in contatto con i tifosi del Foggia;
7. alcuni sostenitori del Foggia (circa 3), dopo aver scavalcato a loro volta la barriera del loro Settore, iniziavano una colluttazione, durata circa due minuti, con un tifoso della Casertana che rimaneva a terra privo di sensi e veniva soccorso prima dalla Polizia e successivamente dal personale sanitario con l'ambulanza;
Dai referti è emerso, altresì, che le Forze di Polizia, per ristabilire l'ordine, hanno lanciato alcuni fumogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana.
8. le condotte poste in essere da entrambe le tifoserie hanno determinato un ritardo di 38° minuti sull'orario di inizio del secondo tempo: la gara è ripresa solo dopo che le due tifoserie sono state ricondotte all'interno dei Settori a loro riservati ed è stato messo in sicurezza il cancello danneggiato con l'ausilio di due catene e lucchetti.
9. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico della Società Casertana le seguenti condotte:
a) la quasi totalità (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91° minuto della gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
b) i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4° e 28° minuto del primo tempo, hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei confronti della Squadra avversaria.
10. Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Foggia le seguenti condotte.
La totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, ha intonato:
a) al 21°, al 28° ed al 29° minuto del primo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quale insulti beceri e di pessimo gusto e che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
b) al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della squadra avversaria;
c) al 67°, 68° e 69°, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
d) al 91° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra;
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA e della CASERTANA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l'incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita, la ritardata ripresa del gioco dopo l'intervallo di circa 38 minuti e conseguenze lesive in danno di un tifoso. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e dei tifosi (considerate le modalità dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all'impianto. Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell'art. 25 cit, impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S.
Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico di entrambe le Società di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda.
Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA e della CASERTANA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica). Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società FOGGIA disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
Società CASERTANA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società CASERTANA disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
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