Inverosimile “incidente canino” a Talsano
È aperta la caccia al “pirata nero”, canicida dal cuore di pietra
di Vincenzo Ludovico
Giovedì in Via D’Ayala a Talsano è successo l’impensabile, uno scioccante e inverosimile incidente che ha visto protagonisti due soggetti fisicamente diversi ma alquanto simili nella specie, un folle pirata della strada a bordo di un Suv e un povero cucciolo di cane barbaramente investito e morto sull’asfalto. L’agghiacciante misfatto è accaduto questa mattina nella sopraccitata via della borgata tarantina, mentre il piccolo agglomerato urbano era ancora in subbuglio per le stravolgenti vicende meteorologiche, che stanno colpendo il sud Italia, un individuo ancora sconosciuto alle forze dell’ordine, a bordo di un Suv nero della casa automobilistica Mercedes, ha miseramente investito privandolo della vita un piccolo cucciolo che era solito passeggiare in quella via. In base alle diverse testimonianze che le forze dell’ordine copiosamente hanno raccolto, il pirata della strada, accorgendosi dapprima della presenza del piccolo cane al centro strada, ha richiamato l’attenzione del proprietario del cane con un fioco colpo di clacson, ma senza attendere il richiamo del proprietario del cane, accelerando all’improvviso la velocità del possente mezzo automobilistico, ha investito il piccolo e peloso malcapitato, uccidendolo sul colpo. Vani, sono stati i vari tentativi di soccorso prestati solo ed esclusivamente dal proprietario del cagnolino, che, rimasto lì ammutolito, non ha potuto fare altroche vegliare sul corpicino ormai esanime del piccolo amico a quattro zampe, attendendo i soccorsi e le Forze dell’Ordine che gli hanno prestato un degno ausilio. Il pirata della strada, in seguito all’impatto si è dileguato senza lasciar traccia. Il Decreto che tutela il soccorso agli animali feriti, impone una sana e rispettosa guida su come rispettare tale circostanza. Il nuovo “Articolo 189” del Decreto Legislativo 285 del 1992 specifica che l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso è riferito agli animali d'affezione, da reddito o protetti. In base alle leggi speciali “d'affezione” sono cani e gatti, “da reddito” sono gli animali tenuti a scopo di lucro e sostanzialmente animali d'allevamento, “protetti” sono le specie di fauna omeoterma. Ma la volontà del Legislatore di circoscrivere l'area di applicazione della norma è caduta con l'utilizzazione del termine “protetti” poiché tutti gli animali in base al Titolo IX-bis del Codice Penale sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure ad un animale è stato identificato da sentenze della Corte di Cassazione come un vero e proprio maltrattamento. Dunque, oltre che per dovere civico e buon senso, l'obbligo di fermarsi a chiamare aiuto valgono per tutti gli animali. Anche perché difficilmente nell'impatto si sarà capita l'esatta specie dell'animale e anche dopo essersi fermati, a meno di preparazioni zoologiche e giuridiche specifiche, per alcuni ambiti si potrà continuare a non essere certi della categoria d'appartenenza. Dal 2010 il Codice della Strada è stato modificato (Art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120) disponendo per l'utente della strada, “in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti”, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. L'obbligo è di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dalla mole dell'animale, se non si è veterinari, non si deve muovere l'animale ma attendere i soccorsi. Si potrà chiamare il Corpo Forestale dello Stato (1515), i Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le Polizie Municipali Locali Provinciali , Centralini Comuni e Province, i Servizi Veterinari Aziende USL, i Centri di recupero fauna selvatica e lo studio medico veterinario più vicino all’accaduto. Se il cane malcapitato muore, si deve chiamare esclusivamente una Forza di Polizia. Successivamente andrà certificata la morte da un medico veterinario e per i casi più delicati l'esame autoptico deve essere fatto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della provincia nella quale è avvenuto l'incidente. Investire, dunque, un animale sulla strada ed allontanarsi senza attivare i soccorsi può costare molto caro.
A prevederlo è l’Articolo 189 del Codice della Strada, modificato con la Legge 120 di riforma ed inoltre oggetto di una circolare del Ministero Degli Interni del 18 maggio 2011 rivolta a tutti gli organi di polizia stradale. Il Ministero ha ribadito a tutti gli organi di polizia stradale la necessità di attivare i loro poteri di indagine in tutti i casi di omissione di soccorso, per lesioni sia a persone che animali. Gli animali tutelati dal nuovo codice della strada sono, dunque, d’affezione, da reddito e protetti. Un concetto molto ampio quello introdotto dalla norma, che comprende perciò non solo cani o gatti, ma anche tartarughe ed altri rettili ,sempre più comuni nelle case degli italiani, nonché animali da reddito utilizzati a scopo economico. L’ Art. 189 del “Nuovo Codice della Strada” decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, enuncia ciò:
« 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328. »
Ma tornando all’accaduto, stamane per facilitare l’accertamento della dinamica da parte delle diverse Forze dell’Ordine, sono intervenuti diversi testimoni che hanno dato il supporto dichiarando alcune descrizioni del singolare pirata della strada. Tra le diverse descrizioni fisiche riscontrate, si annovera la presenza di un pirata ancora ignoto a bordo di un Suv Mercedes di color nero dalla capigliatura brizzolata e baffi neri. L’orribile misfatto, è accaduto Venerdì 16 Ottobre 2015 in via D’Ayala a Talsano. E’ aperta, dunque, l’interminabile caccia al Pirata della Strada.
Al proprietario del piccolo cane, va tutto l’appoggio di tutti coloro i quali hanno perso un’entità fedele, un compagno di vita ma soprattutto un amico con la A maiuscola. Al nostro piccolo amico peloso, non va altro che il nostro più affettuoso ed umano Bene.
Ciao Piccolo.
Commenti