Giudice Sportivo C/C: quattro società multate
Il giudice sportivo ha multato quattro società del girone C di Serie C: Messina (1.000 euro), Crotone e Taranto (200 euro) e Potenza (100 euro).
AMMENDA € 1.000,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 25° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto quattro volte;
2. al 65° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
3. all'80° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 40° minuto del primo tempo, per due volte, al 43° minuto del primo tempo, per due volte, e, a fine primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato:
1. tre porte all'interno dei servizi igienici loro riservati;
2. tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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