Giudice sportivo: pesante multa per il Taranto
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell'inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell'Arbitro;
2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A), la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere sub B) e le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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