Eccellenza: Giudice sportivo
a cura di Fabrizio Izzo
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DELL 11.12.16
GALATINA – BITONTO
Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con preannuncio inviato a mezzo telegramma - seguito da tempestivo reclamo - ritualmente inviato a controparte - l'US BITONTO lamentava la lacerazione presente in una delle reti delle porte presenti nell'impianto sportivo di Galatina, invocando l'errore tecnico del Direttore di gara e chiedendo che la gara fosse ripetuta. Nel corpo del ricorso la reclamante dichiara che la rete del pareggio del PRO ITALIA GALATINA - apparsa in un primo momento irregolare per la presenza di tale buco da cui sarebbe entrato il pallone - in realtà a fine gara era emersa nella sua regolarità attraverso l'analisi delle immagini televisive. Pertanto chiedeva che si applicasse alla squadra ospitante il principio della responsabilità oggettiva,per cui tale buco - anche qualora presente - doveva avere inficiato la regolarità della gara, anche se la reclamante ha affermato confessoriamente che il medesimo non era stato foriero di alcuna irregolarità sostanziale. Inviava proprie controdeduzioni l'ASD PRO ITALIA GALATINA in data 16/12/2016,chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il reclamo e, in via gradata, di rigettare il medesimo. Osserva questo Giudice Sportivo che,in base all'art. 29, comma 6, lett. B) Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo in ordine alla regolarità del campo di gioco deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'Arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale - nel caso in cui l'irregolarità sia intervenuta durante la gara - formulata dal capitano della squadra interessata - che l'Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra,facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Di entrambe le ipotesi di riserva scritta/verbale non vi è traccia nel referto di gara trasmesso a questo Giudice Sportivo. Pertanto
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 29, comma 6, lett. B) Codice di Giustizia Sportiva;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
3) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 1.
GARE DELL 18.12.16
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 BARLETTA I propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'Arbitro.
Euro 200,00 ALTAMURA I propri tifosi accendevano sette fumogeni sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA).
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 1/2017
DE BARI ANGELO (MOLFETTA).
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 1/2017
CORCELLA GIOVANNI LUCA M (BARLETTA)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/01/17
CASTELLETTI VITO (ATL. MOLA).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE
DIFINO GABRIELE (ATL. MOLA);
ELENI ANTONIO (AVETRANA);
GONZALEZ MORA JAVIER (OTRANTO);
NEGRO MATTIA (GALATINA).
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SENE PAPE OUSMANE (MOLFETTA);
DI SILVESTRO ANTONIO (NOVOLI);
DIBENEDETTO NICOLA (ALTAMURA).
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