Giudice Sportivo C/C: multate sette società
AMMENDA
€ 2500 POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, al termine del primo tempo, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere indirizzato degli sputi verso i Calciatori della Squadra avversaria, senza attingerli;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
96/279
1. al 6° minuto del primo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco e una all'interno del proprio Settore;
2. al 29° minuto del secondo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco ed una all'interno del proprio Settore;
3. nell'avere fatto esplodere, prima dell'inizio della partita, nel Settore loro riservato n° 2 petardi, al 2° minuto del primo tempo n° 2 petardi, all’ 11° minuto del primo tempo n° 2 petardi, al 13° minuto del primo tempo n° 1 petardo ed un petardo a fine gara;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta del bagno donne a servizio del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€1800 VIRTUS FRANCAVILLA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere nel Settore medesimo, al 4° minuto circa del primo tempo ed al 2° minuto circa del secondo tempo, un petardo di media intensità in ciascuna delle due occasioni indicate;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato alcuni degli accessori ed una cassetta di scarico posti nel bagno riservato ai tifosi di sesso maschile della squadra ospite.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€1500 AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell'avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1500 JUVE STABIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore posizionato nella Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15°minuto circa del secondo tempo, il contenuto di acqua di una bottiglietta che attingeva un Calciatore della Squadra avversaria mentre stava effettuando il riscaldamento all’interno del recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
96/280 nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato due petardi, al 12° minuto circa del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.)
€1500 PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco tre bombe carta di elevata potenza rispettivamente al 1° e 3° minuto del primo tempo, senza provocare danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€500 ACR MESSINA
per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva loro riservata intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 25° minuto del secondo tempo per due minuti circa e dal 36° al 42° circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).
€500 FOGGIA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere acceso nel loro Settore quattro fumogeni, così provocando il parziale danneggiamento di un sedile. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AUTERI GAETANO (ACR MESSINA)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CORTINOVIS FABIO (LATINA)
MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GASPERI MATTEO (MONTEROSI)
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