Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: sette club multati

19.09.2023 18:14

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AMMENDA € 1.200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere acceso, prima dell'inizio della gara, numerosi fumogeni all'interno del Settore Distinti determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell'avere lanciato, prima dell'inizio della gara, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell'avvio della gara (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 40° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, al 67° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco provocando, una piccola bruciatura del tappeto sintetico;
2. nell'avere danneggiato una porta dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del tappeto sintetico, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, all'ingresso in campo delle squadre, tre bengala sul terreno di gioco provocando, la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. nell'avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un'asta di bandiera in plastica nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 1.200,00
BRINDISI
A) per avere i propri sostenitori lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco causando danni al manto erboso sintetico e una breve sospensione della gara per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
B) per avere propri sostenitori danneggiato due pannelli zincati facenti parte della Tribunale a loro riservata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per avere propri sostenitori divelto quarantaquattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere i suoi sostenitori intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

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