Giudice Sportivo C/C: raffica di club multati
AMMENDA € 1.800,00
FOGGIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:
1. lanciato, al 1°, al 2° e all'8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l'occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
AUDACE CERIGNOLA
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, fischiato e intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sette volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
LATINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3°, al 45°, al 50° e al 94° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti della città dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte in ciascuna delle predette circostanze.
AMMENDA € 800,00
TEAM ALTAMURA per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Tribuna Coperta, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte.
AMMENDA € 600,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte.
AMMENDA € 400,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 22° minuto del primo tempo, esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza conseguenze;
B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta:
1. di due minuti dell'inizio della gara;
2. di due minuti dell'inizio del secondo tempo.
AMMENDA € 100,00
CATANIA per avere circa il 40% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna A, intonato, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti dei calciatori avversari.
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