Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: sette i club multati

04.04.2023 17:42

https://www.buonocuntosrl.it/

Il giudice sportivo ha multato sette società del girone C di Serie C: Crotone (1.800 euro), Messina e Juve Stabia (1.500 euro), Avellino (900 euro), Fidelis Andria (800 euro), Gelbison (600 euro) e Taranto (200 euro)

AMMENDE SOCIETA'
€ 1800 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 15° al 16° minuto circa del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Sud, intonato al 18° minuto del secondo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 ACR MESSINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, ed al termine della gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 - fatto esplodere sei petardi nel Settore da loro occupato;
2 – lanciato, un sostenitore posizionato nel Settore Tribuna Scoperta sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua senza il tappo al 35° minuto del secondo tempo in direzione della panchina della Squadra avversaria senza colpire alcuno;
3 – acceso diversi fumogeni, uno dei quali generava, al 33° minuto circa del primo tempo, un principio di incendio nel proprio Settore, prontamente spento dagli stessi tifosi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al principio di incendio (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 900 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1 - lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti;
2 - danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco un petardo, al 5° minuto del primo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 600 GELBISON per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco un contenitore di un fumogeno vuoto, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato al 32° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

Commenti

Taranto: giudice sportivo, multa e squalifica per un attaccante
Prima riconferma in casa Gioiella Prisma Taranto