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Giudice Sportivo C/C: pesante multa per il Crotone

17.01.2023 18:24

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Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di ritorno di Serie C girone C:

€ 3000 CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Sud intonato dal 10° al 12° minuto del primo tempo, per ripetute volte cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1800 JUVE STABIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 44°, 45° e 46° minuto del primo tempo, tre petardi di bassa potenza;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un sostenitore posizionato in Tribuna, integranti anche ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 32° minuto del secondo tempo, attinto con uno sputo il Collaboratore della Squadra avversaria mentre accompagnava un calciatore sostituito;
C) per avere omesso di dare l'annuncio previsto dall'art. 25, comma 5, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
D) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi degli Arbitri al termine della gara (referto arbitrale).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi di notevole potenza al 5° minuto del primo tempo e due petardi di notevole potenza all’8° minuto del primo tempo;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell'esplosione dei petardi (r. proc. fed, r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
A) nell’avere lanciato, al 50° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno;
B) nell’avere danneggiato un seggiolino all'interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dal lancio del fumogeno non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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