Eccellenza Pugliese

Campionato di Eccellenza: gare del 17/09/2015 decisioni del Giudice Sportivo

a cura di Fabrizio Izzo

08.10.2015 23:33

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immagine ZaccagniGARA DEL 17/09/2015 CASTELLANETA – NOVOLI

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che, con reclamo anticipato via fax ,la Società NOVOLI adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto per la posizione irregolare dei calciatori RECCHIA William (20.2.1995) e BUTTIGLIONE Luca (25.8.1983), in quanto gli stessi non sarebbero stati regolarmente tesserati per la Società CASTELLANETA alla data del 16.9.2015; che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore; che dalle risultanze dell'ufficio tesseramenti del C.R. PUGLIA i calciatori RECCHIA William e BUTTIGLIONE Luca risultano regolarmente tesserati dal 16.9.2015 per la Società CASTELLANETA; che, pertanto, i predetti calciatori avevano titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente reclamo; tanto premesso

D E L I B E R A

di rigettare il reclamo proposto dalla Società NOVOLI, addebitando A carico dell'istante la relativa tassa; -di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della Società CASTELLANETA.

 

GARE DEL 20/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/09/2015 OTRANTO – CASTELLANETA

il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che, con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, ritualmente trasmesso alla controparte, la Società CASTELLANETA adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto per la presunta posizione irregolare del calciatore CITTO Giovanni schierato dal la Società OTRANTO malgrado non avesse scontato la squalifica di UNA giornata, inflittagli a seguito dell'ultima gara del Campionato Promozione 2014/2015 del 17.05.15, pubblicata sul C.U. nº 75 del 21.5.2015; che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore; che la resistente faceva pervenire proprie controdeduzioni ,eccependo che il giocatore CITTO Giovanni aveva scontato la giornata di squalifica in occasione della gara valevole per l'assegnazione del titolo di campione regionale di Promozione 2014/2015, disputata in data 29/5/2015; che la resistente richiamava la comunicazione via telefax pervenutale in data 27/5/2015 dal C.R. PUGLIA in cui si precisava che, trattandosi di attività ufficiale, si confermavano le disposizioni valide nel campionato di competenza e che dovevano trovare esecuzione nella gara le sanzioni di squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato. Tanto premesso osserva questo giudice sportivo che il reclamo proposto dalla Società CASTELLANETA non è meritevole di accoglimento, in quanto trova rispondenza quanto dedotto dalla Società resistente. In effetti dall'esame degli atti ufficiali relativi alla gara OTRANTO - FOOTBALL GRAVINA emerge che il calciatore CITTO Giovanni non ha preso parte alla gara, scontando la squalifica inflittagli e pubblicata sul C.U. 75 del 21.5.2015. Per tali motivi il predetto tesserato aveva titolo a prendere part e alla gara oggetto del presente reclamo. P.Q.M.

D E L I B E R A

di rigettare il reclamo proposto dalla Soc. CASTELLANETA ,addebitando la relativa tassa sul conto della Società istante; - di confermare il risultato della gara di 2-1 in favore della Società OTRANTO

 

GARE DEL 4/10/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 BITONTO. Propri tifosi facevano esplodere alcuni petardi senza conseguenze. Inoltre colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro.

 

Euro 200,00 OTRANTO A fine gara propri tifosi lanciavano in campo una bottiglietta piena d'acqua senza conseguenze.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

AUGELLI PAOLO PIO (ATL. VIESTE);

CITTO GIOVANNI CARLO (OTRANTO);

MALERBA MARCO (OTRANTO);

MARAGLINO ANGELO (HELLAS TARANTO);

LOGRIECO ANGELO (ALTAMURA);

ALBRIZIO CRISTIAN (BISCEGLIE);

DE PALMA VINCENZO (TRANI).

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MONTEFUSCO MATTIA (OTRANTO) a fine gara.

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORLEO CLAUDIO (MESAGNE).

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