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Giudice Sportivo C/C: multate cinque società

16.11.2022 01:04

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Il giudice sportivo ha multato cinque società del girone C di Serie C: il Pescara (1.500 euro), la Juve Stabia (1.200 euro), il Crotone (1.000 euro), l'Audace Cerignola e la Fidelis Andria (800 euro).

Di seguito tutte le multe e le motivazioni:

€ 1500 PESCARA per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere all'interno del recinto di gioco due petardi di notevole intensità all'11° ed al 28° minuto del secondo tempo, senza conseguenze per terzi o cose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1200 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensità, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero complessivo del materiale utilizzato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 CROTONE per avere circa 200 suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, intonato più volte, al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 AUDACE CERIGNOLA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore denominato Curva Sud intonato cori oltraggiosi:
1 - alle ore 17:25 circa, nei minuti antecedenti l'inizio della gara, nei confronti di Tifosi avversari, ripetendolo per sei volte e per circa 15 secondi;
2 - alla fine della gara, nei confronti di una Squadra avversaria per tre volte, per circa 13 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 FIDELIS ANDRIA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti il Settore Ospiti e quantificabili in circa 150 unità, intonato, al 27° minuto del primo tempo, più volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

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