Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: multate ben cinque società

28.02.2023 17:35

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AMMENDE SOCIETA'
€ 2500 FIDELIS ANDRIA
A) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud intonato al minuto 46° minuto del primo tempo ed al 47° minuto del secondo tempo, due volte in ciascuna occasione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, per circa 15 secondi e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, durante la fase di riscaldamento delle due squadre ed al 1° e 2° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dei calciatori del Foggia presenti sul terreno di giuoco, senza ulteriori conseguenze;
E) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 15° ed al 25° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza, di cui uno al 48° minuto del secondo tempo ed un altro al termine della gara;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 28° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene con il tappo, all'indirizzo dei calciatori del Catanzaro, intenti a festeggiare una rete, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 TARANTO per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

€ 500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 MONOPOLI per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 2° minuto circa del primo tempo, un bicchiere di plastica grande contenente liquido senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 200 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i rubinetti dei servizi a loro riservati nel Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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