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Giudice Sportivo C/C: multate sei società

24.04.2023 19:55

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Il giudice sportivo ha multato sei società del girone C di Serie C: Juve Stabia (2.000 euro), Fidelis Andria (1.500 euro), Latina (500 euro), Audace Cerignola (300 euro), Avellino e Taranto (250 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 2000 JUVE STABIA
A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell’Ordine;
B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni;
C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all’intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze;
D) per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).

€ 1500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:
1. due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco;
2. alcune strutture dell’impianto (servizi igienici, locale bar);
3. per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 500 LATINA per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 AUDACE CERIGNOLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, tre seggiolini.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 250 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 250 TARANTO per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

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