Promozione: Giudice sportivo
a cura di Fabrizio Izzo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/09/2016 MANDURIA - CASTELLANETA
Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con tempestivo reclamo inoltrato ritualmente a controparte l'A.C.D. CASTELLANETA chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in proprio favore a sostegno del gravame lamentava la posizione irregolare del tesserato MANCUSO LEONARDO (MANDURIA) che, pur squalificato per tre giornate nella precedente stagione sportiva (vedi CU N. 76 2015-2016 pag. 23), - di cui due per espulsione ed una per recidività in ammonizioni - avrebbe scontato soltanto due giornate di squalifica. Osserva questo Giudice Sportivo che il ricorso si appalesa fondato perché, in relazione alle tre giornate di squalifica complessivamente comminate sul citato CU 76 S.S. 2015-2016, ne risultano scontate solo due, di cui una in occasione della gara MANDURIA - UGGIANO del 17/04/2016 e l'altra in occasione della gara GROTTAGLIE - MANDURIA dell'11/09/2016.
Lo scrivente ha altresì verificato - attraverso il CU 78 della S.S. 2015/2016 - pag. 10 - che l'U.G. MANDURIA non ha disputato gare di Play Off.
Residuava pertanto da scontare la terza giornata di squalifica e, conseguentemente, la posizione del tesserato MANCUSO LEONARDO alla data del 18/09/2016 doveva ritenersi irregolare. Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.C.D. CASTELLANETA e, per l'effetto, di comminare all'U.G. MANDURIA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.
GARA DEL 25/ 9/2016 MANDURIA - BRINDISI
Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con tempestivo reclamo inoltrato ritualmente a controparte l'A.S.D. BRINDISI chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in proprio favore, a sostegno del gravame lamentava la posizione irregolare del tesserato MANCUSO LEONARDO (MANDURIA) che, pur squalificato per
tre giornate nella precedente stagione sportiva (vedi CU N. 76 2015-2016 pag. 23), - di cui due per espulsione ed una per recidività in ammonizioni - avrebbe scontato soltanto due giornate di squalifica. Osserva questo Giudice Sportivo che il ricorso si appalesa fondato perché, in relazione alle tre giornate di squalifica complessivamente comminate sul citato CU 76 S.S. 2015-2016, ne risultano scontate solo due, di cui una in occasione della gara MANDURIA - UGGIANO del 17/04/2016 e l'altra in occasione della gara GROTTAGLIE - MANDURIA dell'11/09/2016. Lo scrivente ha altresì verificato - attraverso il CU 78 della S.S. 2015/2016 - pag. 10 - che l'U.G. MANDURIA
non ha disputato gare di Play Off. Residuava pertanto da scontare la terza giornata di squalifica e, conseguentemente, la posizione del tesserato MANCUSO LEONARDO alla data del 25/09/2016 doveva ritenersi irregolare.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. BRINDISI e, per l'effetto, di comminare all'U.G. MANDURIA SPORT la
sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.
GARE DELL 30.10.16
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 10/11/2016
MARASCIULO GIACOMO (OSTUNI).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE BARTOLOMEO ANTONIO (GROTTAGLIE).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TAMBORRINO FRANCESCO (BRINDISI);
DE FLORIO LUIGI (LIZZANO);
SANNA PIERLUCA (MANDURIA);
MARTELLA FRANCESCO (MESAGNE);
CRISTOFARO SIMONE (OSTUNI).
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE
URSO COSIMO (OSTUNI) a fine gara
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TROTTA GIANLUIGI (MAGLIE);
CITTO GIOVANNI CARLO (TRICASE).
Commenti