Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: multati quattro club, tre sono pugliesi

17.04.2023 20:11

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Il giudice sportivo ha multato quattro società del girone C di Serie C: Fidelis Andria (2.000 euro), Catanzaro e Virtus Francavilla (300 euro) e Foggia (150 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 2000 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, prima dell’inizio della gara e precisamente all’arrivo del pullman della Squadra dell’Avellino, all’ingresso del cancello presidiato dalle Forze dell’Ordine:
A) attinto il pullman con numerosi sputi sulle vetrate e pugni sulla fiancata destra dello stesso;
B) lanciato, mentre il pullman faceva manovra per entrare nel parcheggio dello stadio quattro fumogeni verso lo stesso e verso le persone designate all’ingresso del cancello, senza colpire alcuno;
C) fatto esplodere, nella medesima circostanza di cui al punto B) un petardo di elevato rumore, senza colpire alcuno;
D) lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena di acqua, nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, cinque bottigliette di caffè Borghetti vuote.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per avere la quasi totalità (85% circa) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (nel numero complessivo di 186), intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 150 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

  
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