Giudice Sportivo C/C: multate quattro società
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2500 CROTONE
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato, al 13° minuto del primo tempo e per circa 2 minuti consecutivi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il settore Curva Sud intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di notevole potenza al 7° minuto del primo tempo, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 2500 FIDELIS ANDRIA
per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord intonato:
1. al 5° minuto del primo tempo, ripetuto per cinque volte, e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 40° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari per la durata di circa 1 minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 FOGGIA
per avere i suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Nord – Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 17° minuto del primo tempo per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 VITERBESE
per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
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