Promozione: Giudice Sportivo
a cura di Fabrizio Izzo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B”
GARE DEL 08/11/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
SEMERARO LEONARDO (CAROVIGNO) Inibito fino al 12 dicembre.
A CARICO DI ALLENATORI
MONNA GIOVANNI (CAROVIGNO) Inibito fino al 12 dicembre.
CIRACI ANTONIO (OSTUNI) Inibito fino al 19 novembre.
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MANCUSO LEONARDO (MANDURIA);
RIEZZO PIERGIOVANNI (MANDURIA);
GALASSO GIANLUCA (OSTUNI).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TROTTA GIANLUIGI (ATL. TRICASE)
MACALUSO DAMIANO (AVETRANA);
ANTONICELLI GIUSEPPE (LIZZANO);
MESSINA ANDREA (OSTUNI);
GRECO FRANCESCO (GALATINA);
CARAVAGLIO DAVIDE (MAGLIE);
DI SANTANTONIO FABIO (MAGLIE).
CORTE SPORTIVA DI APPELLO
GARA: REAL SAN GIORGIO – PRO ITALIA GALATINA DEL 20/9/2015 (Reclamo della PRO ITALIA GALATINA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’ASD Pro Italia Galatina di rigetto del reclamo avverso la sospensione ed il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; -rilevato che quanto dedotto dalla reclamante è stato ampiamente smentito dall’arbitro il quale ha precisato che “…..del tutto inutile ed impossibile sarebbe stata la tracciatura del campo di gioco che effettivamente presentava lungo le linee laterali ampie pozzanghere che non avrebbero retto ed evidenziato una eventuale tracciatura ….(per cui aveva deciso di) “…..ritenere definitivamente sospesa la gara per impraticabilità di campo……” (testualmente); -considerato che l’art. 60 comma 1 delle NOIF e la corrispondente decisione FIGC annessa alla Regola 1 del Regolamento di gioco, demandano alla esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio di impraticabilità del terreno di gioco; - ritenuto che il giudizio discrezionale, ma esclusivo, dell’arbitro resta sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed è insindacabile in sede giudicante;
DELIBERA
rigettarsi il reclamo proposto dalla ASD Pro – Italia Galatina e confermarsi il “decisum” del Giudice Sportivo, disponendo altresì l’addebito della tassa reclamo così come richiesto dalla soc. reclamante.
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
GARE DEL 04/11/2015
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 CAROVIGNO: A fine gara sei persone Estranee sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi.
Euro 200,00 REAL SAN GIORGIO: Proprio sostenitore sostava presso gli spogliatoi ed esternava frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale. Veniva allontanato senza conseguenze.
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRESCIA (REAL SAN GIORGIO);
PALAZZO (R. SAN GIORGIO).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DIOUF IBRAHIMA (REAL SAN GIORGIO);
RITO FEDERICO (AVETRANA);
MALDARELLA DAVIDE (CAROVIGNO)
MARRAZZO COSIMO MIRKO (CAROVIGNO).
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