Triplice fischio... entra la Corte
Per allargare le opportunità informative offerte dalla nostra testata, a beneficio dei tanti lettori e addetti ai lavori, nasce una rubrica interamente dedicata alla giustizia sportiva. Notizie, approfondimenti e curiosità sul tema avranno uno spazio fisso mensile, curato dall’esperto Angelo Passaro. Si ringrazia il consulente calcistico di Francavilla Fontana già autore di consistenti pareri interpretativi, rivelatesi preziosi in tanti procedimenti sportivi su scala nazionale, per aver accolto l’invito a collaborare con TST.
E il giudice di primo grado non si pronuncia
In questa tormentata stagione calcistica, la violazione delle norme procedurali nei procedimenti innanzi al Giudice Sportivo ha indotto l’organo giudicante a dichiarare inammissibili diversi reclami, presentati avverso la regolarità di svolgimento di una partita o la posizione di tesserati partecipanti a una gara. Tante società si sono viste precludere l’esame del gravame nel merito, per aver disatteso l’osservanza dell’articolo 67 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019, che attraverso il comma 1 imponeora alla parte interessata di introdurre il reclamo, unitamente al contributo, mediante formale preannuncio da depositare presso la Segreteria del Giudice Sportivo competente nel termine delle ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara, trasmettendo al contempo il medesimo preannuncio alla controparte. Lo stesso articolo, al comma 2, obbliga poi la società ricorrente a depositare il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmetterlo alla parte appellata, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. Tutto questo, ovviamente, quando non si tratta di procedimenti richiedenti tempistiche procedurali ancora più stringenti, come ad esempio per gare di coppa, play off, play out. Ma veniamo a citare qualche fonte, a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo. L’inosservanza di alcune formalità, disattendenti proprio l’articolo 67, “costituisce motivo di inammissibilità del ricorso” relativo alla gara di Eccellenza siciliana del 15.09.2019 Sport Club Palazzolo-Carlentini Calcio (Com. Uff. n. 73 del 27.09.2019 del C.R. SICILIA); mentre irricevibile risulta il reclamo inerente alla partita di Eccellenza veneta del 13.10.2019 Union Pro-Vittorio Falmec, “non essendo accompagnato dal versamento contestuale o richiesta di addebito in conto del contributo” (Com. Uff. n. 33 del 23.10.2019 del C.R. VENETO). E ancora, il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania respinge 3 ricorsi in Prima Categoria, con decisioni pubblicate nel Com. Uff. n. 7 del 29.10.2019: a) rileva l’improcedibilità dell’atto di impugnazione in ordine alla gara del 06.10.2019 Domiziana Club 2-Carinola, perché “è emersa la mancanza dell’obbligatorio preannuncio di reclamo” sia all’organo giudicante che alla società controparte; b) adotta la medesima decisione, precludendo l’esame del gravame nel merito, relativamente alla partita del 13.10.2019 Virtus Afragola Soccer-Arco Secondili, in quanto “risulta che la società reclamante ha inviato il preannuncio di reclamo a un indirizzo diverso da quello depositato da parte della società resistente all’atto dell’iscrizione”; c) dichiara infine improcedibile anche il ricorso riferito alla gara del 20.10.2019 Atletico Pisciotta-Alfanese, regolarmente preannunciato, ma poi non ritualmente notificato alla controparte. Anche l’organo giudicante di 1° grado del Comitato Regionale Puglia dispone in egual modo , dichiarando inammissibile il reclamo proposto in ordine alla gara del 30.11.19 di calcio a 5 di serie C2 Thuriae-Giovani Cryos, per avere la società istante disatteso le disposizioni dell’art. 67 del C.G.S. (Com. Uff. n. 53 del 18.12.2019). Questa sentenza, in linea con le precedenti dal punto di vista tecnico, consente di soffermarsi su un’altra novità introdotta dal Nuovo Codice di Giustizia Sportiva e sulla differenza che ha riguardato le società professionistiche da quelle appartenenti alla LND, in riferimento alle modalità di comunicazione degli atti nella stagione in corso. Nella decisione, il Giudice Sportivo territoriale rimarca il concetto che l’uso obbligatorio della Posta Elettronica Certificata (PEC), nei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva (art. 53), entrerà in vigore per le società non professionistiche a partire dal 1° luglio 2020 e “che, sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti” (art. 142), cioè quelle per intenderci del vecchio art. 38 che prevedevano l’introduzione e la notifica degli atti attraverso corriere, posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, ecc. Salvo diverse e straordinarie deliberazioni, dal 1° luglio 2020 sarà obbligatorio , per lo svolgimento dell’attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata . Lesocietà dovranno comunicarlo tempestivamente alle segreterie federali competenti, come condizione indispensabile per poter procedere all’affiliazione o al rinnovo della stessa e al tesseramento dei calciatori. Per l’esattezza, va anche precisato che in alcuni casi il Giudice Sportivo, pur in presenza di irritualità procedurali, valuta di avviare ed espletare accertamenti , come nel caso della gara del 02.02.2020 di Promozione siciliana Supergiovane Castelbuono-Nuova Pol. Acquedolci, in cui “si è ritenuto investire la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale” e preso atto del pronunciarsi della stessa sulla richiesta del giudizio (Com. Uff. n.301 del 14.02.2020 del C.R. SICILIA), oppure interviene d’ufficio , come ad esempio per la gara del 29-09-2019 di Coppa Italia TIM VISION di serie A e B di calcio femminile Lady Granata Cittadella-Ravenna Women, in cui viene dichiarato inammissibile il preannuncio, ma rilevato che “la questione è tra le fattispecie di competenza del Giudice Sportivo, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dall’arbitro e senza che si renda necessaria lo svolgimento di alcuna attività istruttoria”, viene di conseguenza disposta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della squadra rea di un utilizzo di sostituzioni superiore al numero consentito (Com. Uff. n. 30 del 07/10/2019 della Divisione Calcio Femminile). Per chiudere, particolarmente ampia sarebbe la casistica di pronunce del Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e indipendentemente dalla presentazione di reclami di parte , con annessa adozione del provvedimento della perdita della gara, in considerazione della competenza e dell’autorità che gli derivano dagli articoli 10, 65, 66 e 68 del C.G.S. Con l’auspicio di ritornare sull’argomento con ulteriori approfondimenti, magari in un prossimo appuntamento, segnalo quanto accaduto in due gare stagionali di Coppa Eccellenza Calabria: F.C. Calcio Acri- Morrone del 25.08.2019 e San Fili 1926-F.C. Calcio Acri del 28.08.2019. Nel registrare il provvedimento relativo all’ammonizione a carico di alcuni calciatori, il Giudice Sportivo accertava che gli stessi non avevano titolo a prendere parte alle gare, in quanto non regolarmente tesserati, con conseguente sanzione della sconfitta a tavolino per la società che li aveva utilizzati (Com. Uff. n. 16 del 27.08.2019 e n. 17 del 30.08.2019 del C.R. CALABRIA). Più recentemente, analogo provvedimento assumeva il Sostituto Giudice di Lega Pro, rispetto a due partite del Campionato Berretti: Picerno – Potenza e Picerno – Bisceglie. Ancora decisivo… il cartellino giallo, che consentiva di risalire a irregolari partecipazioni alle gare (Com. Uff. n.70/TB del 05/02/2020 e Com. Uff. del 26/02/2020).
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