Serie C/C: sono tre i club multati
AMMENDE SOCIETA'
€ 2000 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere attinto con numerosi sputi il Collaboratore della Procura Federale, al 1° minuto del secondo tempo, sputi che venivano reiterati al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore loro riservato:
1. all’interno del recinto di gioco, verso la panchina della Squadra avversaria, al 24° minuto del secondo tempo, una bottiglia d'acqua di plastica semipiena, senza colpire nessuno;
2. al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica mezzo pieno di liquido, senza colpire alcuno;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all'interno della Tribuna Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, tre rotoli di carta per scontrini nel recinto di gioco;
B) per avere suoi sostenitori, posizionati nella Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto e\o danneggiato otto seggiolini all'interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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