Serie D/H: Ricorso Brindisi inammissibilie
BRINDISI FOOTBALL CLUB - AZ PICERNO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire dalla S.S.D. BRINDISI FC - a seguito di preannuncio tempestivo ma che, tuttavia, non veniva trasmesso al sodalizio avversario - con il quale si deduceva l'irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell'arbitro; - rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno lunedì 24 maggio alle ore 13.10, inutilmente decorso il termine - previsto dal C.U. 189/A sull'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare della fase regolare del campionato Serie D della LND (stagione sportiva 2020/2021) - delle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolto la gara;
P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. BRINDISI FC - AZ PICERNO S.r.l. 0 - 1; 3) di addebitare sul conto della S.S.D. BRINDISI FC la tassa di reclamo.
Commenti