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Giudice Sportivo C/C: multa salata per il Foggia. Satanelli a Taranto senza Di Pasquale

01.03.2022 19:04

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 28 Febbraio 2022 e del 1 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 300 DI AMMENDA

CELLI ALESSANDRO (LATINA) A) per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava in panchina e l’arbitro si avvicinava per richiamare un dirigente della sua squadra, proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa; B) per avere, al 37°minuto del secondo tempo, appena dopo essere stato espulso, pronunciato un’espressione blasfema, tirato un calcio sui seggiolini della panchina e colpito violentemente con un pugno la porta di accesso del tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo, sfondando un pannello della stessa. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022. (r. proc. fed., r.c.c.). 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
SANTARPIA ANTONIO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1000

TERASCHI MARCO (LATINA) per avere tenuto, un comportamento non coretto, nei confronti dei sostenitori della Società avversaria, in quanto, a fine gara, nei pressi del tunnel di accesso agli spogliatoi, rivolgeva frasi e gesti offensivi all'indirizzo del pubblico di casa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
MAHROUS AMIR (VIBONESE)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MARZO 2022

LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA) in quanto, al termine della gara, faceva ingresso sul terreno di giuoco dalla tribuna centrale e successivamente raggiungeva il tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre era inibito fino al 01.03.2022, come da decisione di cui al C.U. n. 205 del 14.02.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

ALBARELLA NICOLA (LATINA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, all’uscita dal terreno di gioco proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUDINI MIRKO (CAMPOBASSO) per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale in quanto, dopo essere stato ammonito al 32°minuto del primo tempo, continuava a protestare nei confronti dell’assistente e, mentre si sedeva in panchina, sferrava un pugno alla stessa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI ESPULSI

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per avere, al 48°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo il fischio finale del primo tempo di gioco, correva verso l’arbitro e con tono aggressivo e minaccioso gli rivolgeva una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SOCIETA'

AMMENDA € 3000 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell'avere fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell’aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore; 2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere, al 26°ed al 36°minuto, lanciato bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli; B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10°minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.). € 2000 VIS PESARO per avere i suoi sostenitori posizionati in tribuna, al termine del primo tempo ed all'inizio del secondo, proferito ripetutamente frasi oltraggiose nei confronti del IV ufficiale di Gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., ritenuta la particolare odiosità dei cori rivolti nei confronti del IV ufficiale, da un lato, e considerato il numero dei tifosi autori delle predette condotte, dall’altro (r.proc. fed.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

€ 1000 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 229/557 1- nell'avere, poco prima del fischio d’inizio, alcuni sostenitori (in numero di tre) scavalcato la barriera del settore riservato alla tifoseria ospite ed esposto tre striscioni. Comportamento cessato solo dopo l'intervento del capitano e del DGE del Messina, con conseguente ritardo di cinque minuti dell’avvio della gara; 2- nell'avere, poco tempo dopo, tra il 3° e il 4°minuto del primo tempo, uno dei sostenitori, ricompreso fra quelli sopra indicati, nuovamente scavalcato la barriera nel tentativo di sistemare altri striscioni, tentativo prontamente interrotto dall’intervento del DGE e delle forze dell’ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r. c.c.).

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