Giudice Sportivo C/C: sono quattro le società multate
AMMENDA € 2.000,00
GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile lato Sud, intonato, al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e nel Settore Tribuna Montevergine, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e precisamente sulla copertura del tunnel degli spogliatoi, senza conseguenze;
2. al 95° minuto della gara, un pezzo di cemento di cm 3x4 nel recinto di gioco tra la panchina aggiuntiva della squadra ospite e il Collaboratore della Procura Federale posizionato sulla sinistra della stessa senza creare danni.
AMMENDA € 800,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal 40° al 45° minuto del secondo tempo, tre bottigliette d'acqua semipiene di cui due sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (70%), posizionati nel Settore Curva Nord sotto Settore “CNB- CNC- CND”, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
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